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Sez. 3, Sentenza n. 2436 del 14/07/1972 (Rv. 359890 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - - IN GENERE - INFRAZIONE D'UNO DEI CONDUCENTI - CONDOTTA DELL'ALTRO - OBBLIGO DI ESAME.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359890-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - - IN GENERE - INFRAZIONE D'UNO DEI CONDUCENTI - CONDOTTA DELL'ALTRO - OBBLIGO DI ESAME.*

In tema di scontro di veicoli, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro per determinare se, in rapporto all'effettiva situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa di quest'ultimo conducente nella produzione dell'evento dannoso. (V 1002'70, mass n 346508).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)