Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 23/02/2006 (Rv. 587630 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Debitore esecutato - Eccezioni da lui proponibili - Contestazione della proprietà del bene mobile - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione "de iure tertii", alla quale non è legittimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)