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Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 23/02/2006 (Rv. 587630 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Debitore esecutato - Eccezioni da lui proponibili - Contestazione della proprietà del bene mobile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587630-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione "de iure tertii", alla quale non è legittimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)