Sez. 3, Sentenza n. 68 del 05/01/1994 (Rv. 484936 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Di terzo - In genere | Debitore esecutato - Litisconsorte necessario - Qualità - Sussistenza - Eccezioni da lui proponibili - Contestazione del valore presunto del bene mobile controverso ai fini della competenza per valore - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Di terzo - In genere
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell' art. 619 cod. proc. civ. da un terzo che pretenda di avere diritti reali sui mobili pignorati, il debitore esecutato è da ritenere litisconsorte necessario, poiché l'accertamento della proprietà del bene oggetto dell'esecuzione deve stabilirsi anche nei suoi confronti. Ne consegue che, mentre egli non è legittimato a proporre le eccezioni "de iure tertii", lo è, invece, e in via esclusiva, a far valere i vizi della procedura esecutiva, oltre che a negare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, e così a proporre l'eccezione per contestare il valore presunto del bene mobile controverso, a termini e per gli effetti di cui all'art. 14 cod. proc. civ., avendo interesse a che la pronuncia (sulla proprietà o altro diritto reale sul bene controverso) provenga da un giudice competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)