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Sez. U, Sentenza n. 362 del 30/06/1999 (Rv. 528099 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudizio davanti al giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni morali - Valore indeterminato - Conseguenze - Superamento del limite di valore relativo al giudizio di equità - Appellabilità della sentenza - Elementi estrinseci all'atto di citazione (trattamento fiscale, ecc.) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528099-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La domanda non quantificata di risarcimento dei danni morali nell'ambito delle richieste formulate in un giudizio proposto davanti al giudice di pace, comporta il superamento del valore di lire due milioni relativo al giudizio di equità e quindi l'appellabilità della sentenza, sempreché non sia precisata la volontà di contenere la domanda entro i limiti di valore suindicati, senza che in senso contrario possano essere valutati elementi estranei al contenuto dell'atto di citazione, quali il mancato versamento, all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, di imposte di bollo o di diritti di cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)