Sez. 2, Sentenza n. 6169 del 16/03/2011 (Rv. 616884 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | "Dies a quo" - Esatta conoscenza del vizio - Necessità - Conseguenze - Identificazione del vizio solo all'esito di accertamento tecnico in sede giudiziale - Configurabilità - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa. Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale. (Nella specie, l'azione di garanzia aveva ad oggetto la fornitura di fondi per calzature).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)