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Sez. 2, Sentenza n. 6735 del 23/05/2000 (Rv. 536842 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termini ex art. 1495 cod. civ. - Decorrenza - Accertamento tecnico preventivo - Comunicazione di cancelleria del deposito della consulenza.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536842-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)