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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 07/06/1962 (Rv. 252230 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - IPOTESI TASSATIVE - IGNORANZA DEL TESTAMENTO - IRRILEVANZA - AZIONE INTERROGATORIA - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - DECADENZA.*
Stato
decisa il 1962-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252230-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - IPOTESI TASSATIVE - IGNORANZA DEL TESTAMENTO - IRRILEVANZA - AZIONE INTERROGATORIA - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - DECADENZA.*

A differenza del termine che il giudice fissa per l'accettazione della eredita nell'ipotesi dell'art 481 cod civ, che e sicuramente un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare la eredita si estingue per il mancato Esercizio (art 480 cod civ), e un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge, e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle cause ordinarie di sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'Esercizio del diritto di accettazione dell'eredita, quale e il fatto della mancata conoscenza del testamento da parte del chiamato, circostanza questa che costituisce un semplice impedimento di fatto, inidoneo, come tale, a fermare il corso della prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)