Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 10/04/2013 (Rv. 626098 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Cause di sospensione - Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 480 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie in tema di sospensione ex art. 2941, n. 8, cod. civ.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE
La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione ereditaria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)