Sez. L, Sentenza n. 67 del 08/01/1991 (Rv. 470390 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda | In genere - Trasferimento di singole unità produttive costituenti idoneo e compiuto strumento di impresa - Rilevanza - Beni già organizzativi per l'esercizio di un'attività commerciale - Loro integrazione e riorganizzazione nelle strutture dell'impresa cessionaria - Art. 2112 cod. civ. - Applicabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda
La fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ. si realizza anche nell'ipotesi di trasferimento di singole unità produttive suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, sia se dette unità acquistino autonomia organizzativa rispetto all'impresa cedente, sia se si inseriscano con la loro capacità produttiva nel più ampio contesto dell'impresa cessionaria, con la conseguenza che non costituisce circostanza ostativa alla applicabilità della citata norma il fatto che i beni già organizzati da un imprenditore per l'esercizio di un'attività commerciale non restino autonomi e separati in capo all'impresa cessionaria ma siano integrati e riorganizzati nella più ampia struttura aziendale di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)