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Sez. 4, Sentenza n. 6234 del 08/02/1974 Ud. (dep. 30/09/1974) Rv. 128025 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO MOTIVATO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128025-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO MOTIVATO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione del dibattimento costituisce Esercizio d'un potere discrezionale in quanto afferisce all'accertamento del fatto e, come tale, insindacabile in Cassazione, a condizione, pero, che sia motivato il rigetto dell'istanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)