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Sez. 3, Sentenza n. 5251 del 10/03/2006 (Rv. 588326 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA | Contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Proroga - Disdetta alla scadenza - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588326-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA

La regola posta dall'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui, in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto a coltivatore diretto s'intende tacitamente rinnovato, alla scadenza, per il periodo minimo di legge, trova applicazione anche ai contratti indicati nel precedente art. 2, cioè ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche in regime di proroga, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale per cui i contratti di locazione, con durata stabilita dalla legge, scadono alla data fissata dalla norma, senza che possa ravvisarsi la necessità di una espressa manifestazione del concedente diretta a impedire la rinnovazione tacita del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)