Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 02/05/1997 (Rv. 504014 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA | Contratto in corso - Nozione - Disdetta ai sensi dell'art. 4 legge 203 del 1982 - Applicabilità anche ai contratti prorogati ai sensi dell' art. 2 stessa legge - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA
Anche i contratti di affitto di fondo agricolo, prorogati per effetto dell'art. 2 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sono da ritenersi "in corso" ai fini dell'applicabilità (art. 53) della predetta legge; pertanto, pur se per effetto dell'art. 2 di detta legge la scadenza del contratto è determinata, è comunque necessaria, a norma del successivo art. 4, la tempestiva disdetta per impedire la rinnovazione tacita dell'affitto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)