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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19945 del 06/10/2015 (Rv. 637217 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Causa risarcitoria - Oggetto - Danni alle sole cose derivanti da "tamponamento" stradale - Cause di particolare semplicità ex art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 - Inclusione - Conseguenze - Dimidazione dei tariffari.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637217-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, la controversia avente ad oggetto il "tamponamento" stradale che abbia provocato danni soltanto a cose rientra tra le "cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 (la cui permanenza in vigore è sancita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009), sicché il giudice di merito, all'esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)