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Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010 (Rv. 611994 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione di onorari - Controversie di particolare semplicità - Riduzione degli onorari sino alla metà - Applicabilità anche in caso di liquidazione a carico del soccombente - Sussistenza - Esibizione del parere del Consiglio dell'Ordine - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611994-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, e con riferimento alla liquidazione a carico della parte soccombente nel giudizio si applica l'art. 4, della legge 13 giugno 1942 n. 794 che, integrando la previsione contenuta nel r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicità senza l'esibizione del parere del Consiglio dell'Ordine, prevista, invece, per la liquidazione delle spese a carico del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 60 com. 5 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)