Sez. L, Sentenza n. 2939 del 25/03/1994 (Rv. 485922 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - Personale - In genere | Trasferimento dall'I.N.P.S. , dall'I.N.A.I.L., dalla C.R.I. e dall'istituto di odontoiatria - Opzione per il trattamento spettante al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza - Trattamento di fine rapporto - Natura previdenziale, dell'indennità premio di servizio - Configurabilità - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno derivato dalla tardiva liquidazione di detto trattamento - Devoluzione al giudice ordinario - Indicazione di esso in primo grado come indennità premio di servizio - Irrilevanza.
Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - Personale - In genere
Ha la natura previdenziale dell'indennità premio di servizio, seppur calcolato con criteri diversi, e come questa è erogato dall'I.N.A.D.E.L., il trattamento di fine rapporto spettante, ai sensi della legge 14 giugno 1974 n. 303, al personale dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., della Croce Rossa Italiana e dell'Istituto Superiore di Odontoiatria passato alle dipendenze degli enti ospedalieri, che abbia optato (ex art. 3, secondo comma legge cit.) per il trattamento spettante al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza; rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno conseguente alla tardiva liquidazione del suddetto trattamento a nulla rilevando che nel corso introduttivo del giudizio di primo grado lo stesso era stato indicato come indennità premio di servizio.
Riferimenti normativi: Legge 14/06/1974 num. 303 art. 1, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)