Sez. U, Sentenza n. 279 del 28/04/1999 (Rv. 525831 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Discrimine tra le due giurisdizioni - Criterio del "petitum sostanziale" - Estremi - Personale transitato dall'INAIL, INPS e altri enti ad enti ospedalieri e alle U.S.L. - Domanda relativa alla misura del trattamento di buonuscita dovuta dall'INADEL - Controversia previdenziale - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
In applicazione del criterio del "petitum sostanziale" - che, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione ordinaria oppure quella amministrativa, dà rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia - deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta a conseguire la concreta attuazione dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974, secondo cui l'INADEL (a cui è subentrato l'INPDAP) è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della medesima legge (dipendenti già dell'INPS, dell'INAIL o altri istituti passati alle dipendenze di enti ospedalieri e poi delle Unità sanitarie locali a seguito dello scorporo di unità ospedaliere dagli stessi istituti) il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure secondo il trattamento dell'ente di provenienza, se più favorevole. (Nella specie, era stato convenuto in giudizio anche l'INAIL, che era stato condannato in solido al pagamento del conguaglio richiesto dall'ex dipendente, e, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti dell'INPDAP, continuavano ad essere "sub iudice" proprio le domande relative all'INAIL, anche sotto il profilo dei suoi rapporti con l'altro ente).
Riferimenti normativi: Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)