Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015 (Rv. 635292 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione - Natura ordinatoria - Conseguenze - Prorogabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, previsto dall'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura ordinatoria ed è pertanto prorogabile ad istanza di parte, prima della scadenza, risultando garantite le esigenze del contenimento del processo entro limiti ragionevoli e di salvaguardia del diritto di difesa della controparte dalla natura perentoria del termine per la costituzione in giudizio del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'eccezione di tardività della notifica del ricorso - di impugnativa di licenziamento - con pedissequo decreto e, ritenuta la contumacia del datore di lavoro, affermato l'illegittimità del recesso per difetto di prova della giustificato motivo oggettivo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)