Sez. L, Sentenza n. 9288 del 02/09/1995 (Rv. 493892 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ | Di un termine ordinatorio già prorogato o scaduto - Trasformazione in termine perentorio - Esclusione - Scadenza di un termine ordinatorio prorogato - Effetti preclusivi - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa al termine ex art. 415, quarto comma, cod. proc. civ..
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ
La non prorogabilità di un termine processuale ordinatorio che sia già stato prorogato o che sia scaduto, non costituisce una qualità che comporti un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio; ne consegue che lo scadere di un termine ordinatorio (nella specie, quello previsto, nel rito del lavoro, dall'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ. per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio) prorogato non produce effetti preclusivi, conformemente al disposto di cui all'art. 152 cod. proc. civ., sempre che non si sia verificata una situazione esterna incompatibile, quale la sopravvenuta impossibilità di osservare i termini dilatori a comparire, rispetto all'udienza di discussione già fissata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)