Sez. L, Sentenza n. 2661 del 07/07/1975 (Rv. 376626 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA - DOMANDE GIUDIZIALI NON PROPOSTE CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - FISSAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO PER PRESENTARE DETTO RICORSO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - PRECEDENTE DECORSO DEL TERMINE DI DECADENZA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA - DOMANDE GIUDIZIALI NON PROPOSTE CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - FISSAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO PER PRESENTARE DETTO RICORSO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - PRECEDENTE DECORSO DEL TERMINE DI DECADENZA - IRRILEVANZA.*
In tema di controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice ha il potere di vagliare la domanda sotto tutti i profili dedotti dalle parti, indipendentemente dalla motivazione con la quale sia stata respinta in Sede amministrativa, ma non anche di esaminare istanze che non siano state proposte con il ricorso amministrativo, ancorche riferibili allo stesso provvedimento. Il verificarsi di quest'ultima ipotesi, determinava, ai sensi dell'art 460 cod proc civ, nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, l'improponibilita della domanda; la sopravvenienza della citata legge, con effetto immediato sui giudizi pendenti, comporta invece, ai sensi del nuovo testo dell'art 443 cod proc civ, la sola improcedibilita dell'Azione, con l'Obbligo del giudice, che rilevi tale improcedibilita, di sospendere il giudizio, e di fissare un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in Sede amministrativa, esclusa ogni decadenza eventualmente verificatasi in danno dell'assicurato. (V 2231/74, mass n 370603; 1484/74, mass n 369591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)