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Sez. L, Sentenza n. 1484 del 17/05/1974 (Rv. 369591 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATO ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - NORMATIVA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369591-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATO ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - NORMATIVA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - CONSEGUENZE.*

La nuova norma dettata dall'art 443 cod proc civ, nel testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973, n 533, secondo la quale, nelle controversie in materia previdenziale, il giudice che rileva l'improcedibilita della domanda per il mancato esaurimento del procedimento amministrativo, deve sospendere il giudizio e fissare un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e l'attore deve, a sua volta, riassumere la causa entro centottanta giorni dalla cessazione della causa di interruzione, e applicabile, ai sensi dell'art 20 della suddetta legge anche ai giudizi gia in corso alla data dell'entrata in vigore di questa. Ove, poi, il giudizio penda in Cassazione, poiche il compimento di tali attivita da adito all'esame del merito della domanda, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito, per l'esecuzione dei suddetti incombenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)