Sez. L, Sentenza n. 3825 del 03/08/1978 (Rv. 393386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (CONTRATTO NAZIONALE 15 NOVEMBRE 1966 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (CONTRATTO NAZIONALE 15 NOVEMBRE 1966 PER I METALMECCANICI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE).*
Nella norma del terzo comma dell'art 2120 cod civ, la quale dispone che l'indennita di anzianita deve essere determinata sulla base dell'ultima retribuzione nonche in relazione alla categoria cui appartiene il prestatore di lavoro, quest'ultimo riferimento deve essere inteso quale generico richiamo al concetto astratto e atemporale di appartenenza ad una categoria, comprensivo cioe di tutte le diverse categorie in cui si sia concretamente articolata l'appartenenza del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto di lavoro. La disposizione citata non richiede, quindi, l'osservanza di un criterio o rapporto uniforme di proporzionalita aritmetica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio, ma affida alle associazioni sindacali in Sede di contrattazione collettiva il potere di differenziare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita stessa con riferimento a ciascuna delle categorie professionali nelle quali il prestatore di lavoro sia stato successivamente inquadrato durante lo svolgimento dell'unico rapporto di lavoro. Pertanto e pienamente legittimo il sistema della liquidazione dell'indennita di anzianita a scaglioni operato dal contratto nazionale di lavoro 15 novembre 1966, per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, nel caso di dipendenti che abbiano svolto mansioni di carattere diverso, poiche pone a base del calcolo il coefficiente dell'ultima retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto per l'intero periodo in cui il lavoratore ha rivestito alcune delle qualifiche superiori e diversifica poi il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario per il periodo di appartenenza alle categorie inferiori. (V 2315/76, mass n 381109; (V 2878/75, mass n 376917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 15/11/1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)