Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/2003 (Rv. 561019 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Relazione - Verbalizzazione delle operazioni - Osservazioni e istanze delle parti - Menzione - Omissione - Nullità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)