Sez. L, Sentenza n. 9890 del 11/05/2005 (Rv. 581837 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Indagini compiute senza l'intervento del giudice - Relazione - Verbalizzazione delle osservazioni e istanze delle parti - Obbligo - Insussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
A norma dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., se le indagini sono compiute dal consulente tecnico d'ufficio senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, tenendo conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare, ma non è obbligato a redigere un processo verbale (art.194, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)