Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 13/11/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 203203 - 01
Elezioni - In genere | Violazione della legge sul finanziamento dei partiti - Successiva disciplina in materia di campagne elettorali per l'elezione al Parlamento - Abrogazione implicita della normativa precedente - Esclusione.
Elezioni - In genere
In materia di violazione della legge sul finanziamento dei partiti, la legge 2 maggio 1974 n. 195 non è stata abrogata dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515 che concerne la regolamentazione delle campagne elettorali per l'elezione al Parlamento, con riferimento, tra l'altro alla tipologia, ai limiti ed al controllo sulle spese elettorali - Al contrario le due discipline si integrano a vicenda, poiché altro è la regolamentazione del contributo statale ed il richiamo alle compagne elettorali, altro è il divieto di finanziamenti da parte di società senza l'osservanza delle norme di legge.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 9 CORTE COST., Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4, Legge 10/12/1993 num. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)