Sez. 3, Sentenza n. 3852 del 12/03/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 207893 - 01
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE | Interruzione della prescrizione - Principio di tassatività degli atti interruttivi - Applicabilità - Esclusione - Verbale di costatazione non notificato o comunque reso noto alla parte - Efficacia interruttiva - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE
Alla causa di interruzione della prescrizione per i reati tributari, prevista dalla seconda parte dell'art. 9 della l. 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio della tassatività degli atti interruttivi, per cui assume efficacia interruttiva qualsiasi attività con cui gli uffici finanziari manifestino la volontà di perseguire l'illecito; essa deve perciò essere sicuramente riconosciuta al c.d. processo verbale di constatazione, anche se non notificato o comunque portato a conoscenza della parte interessata.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 9, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)