Sez. L, Sentenza n. 4270 del 08/05/1987 (Rv. 453024 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEFINITA IN GRADO D'APPELLO CON VERBALE DI CONCILIAZIONE - RIFERIMENTO PER LA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI ALLA RETRIBUZIONE FISSATA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEFINITA IN GRADO D'APPELLO CON VERBALE DI CONCILIAZIONE - RIFERIMENTO PER LA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI ALLA RETRIBUZIONE FISSATA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora la controversia fra lavoratore e datore di lavoro, in ordine alla quantificazione della retribuzione, venga definita, in grado d'appello, con verbale di conciliazione, deve escludersi che l'istituto previdenziale, per la liquidazione del proprio credito per contributi assicurativi, possa prendere a parametro la retribuzione fissata con la sentenza di primo grado resa in quel giudizio, considerato che essa non ha acquistato autorità di giudicato, in quanto superata e travolta dal suddetto verbale di conciliazione, avente efficacia di titolo esecutivo. (V 1405/80, mass n 404952).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)