Sez. L - , Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020 (Rv. 657186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Stazioni sperimentali per l’industria - Natura giuridica - Conseguenze - Art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Contributi di maternità e per malattia - Obbligo di pagamento - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)