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Sez. L - , Ordinanza n. 9318 del 07/04/2021 (Rv. 661051 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Stazioni sperimentali per l’industria - Trasferimento “ex lege” di attività alle Camere di commercio - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Illegittima assunzione a termine presso il cedente - Diritto alla reintegrazione presso il cessionario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661051-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

Il trasferimento "ex lege" alle Camere di commercio dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, previsto dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., la cui applicazione non è preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non fosse, di fatto, operante al momento del trasferimento; pertanto, l'accertamento giudiziale – avente efficacia "ex tunc" - dell'illegittima apposizione del termine da parte del cedente fa sorgere il diritto alla reintegrazione del lavoratore presso il cessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., DM min. SEC 01/04/2011 art. 3, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)