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Sez. 5, Sentenza n. 10775 del 08/05/2013 (Rv. 626617 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Fondamento - Incremento occupazionale con assunzioni al 31 dicembre 2003 - Termine di fruizione del credito - Prescrizione decennale - Fondamento - Circolare interpretativa - Atto normativo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626617-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il credito di imposta concesso, nella forma della compensazione e per situazioni di capienza debitoria verso l'Erario, dall'art. 7, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un diritto soggettivo del contribuente, discendendo tale beneficio "ex lege" - anche a seguito della fissazione delle condizioni di fruibilità precisate dalla norma di proroga fino al 31 dicembre 2006, disposta con l'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - dall'atto di assenso espresso dall'Agenzia delle Entrate e vigendo un criterio di competenza, cioè valendo per le assunzioni e i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2003. Ne consegue che tale diritto può essere esercitato entro l'ordinario termine di prescrizione decennale, non assumendo alcuna vincolatività, ai fini della determinazione del termine di fruizione del beneficio, la circolare interpretativa della Amministrazione finanziaria (nella specie, del 9 aprile 2004, n.16/E) che stabilisce un termine di utilizzo non successivo al primo versamento posteriore alla sua emanazione, non essendo essa fonte di diritto ma atto unilaterale della P.A., destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività dei propri organi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 63 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)