Sez. 3 - , Sentenza n. 17556 del 21/08/2020 (Rv. 658683 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Limite di risarcibilità ex art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Computo dei pagamenti parziali precedentemente effettuati dall'impresa in l.c.a. "in bonis" entro il massimale convenzionale - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA
L'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che succede "ope legis" all'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è tenuta nei confronti del danneggiato entro il limite del massimale minimo legale ex art. 21, ultimo comma, legge n. 990 del 1969, senza possibilità di detrarre da questo i pagamenti parziali precedentemente effettuati dalla compagnia ancora "in bonis" se non superano la differenza fra il maggior massimale convenzionale e il massimale legale; se, invece, il massimale di polizza coincide con quello di legge, gli importi già corrisposti al danneggiato devono essere interamente detratti; qualora, poi, il massimale convenzionale superi quello legale in misura inferiore agli importi versati dall'impresa "in bonis", il diffalco dal massimale legale deve essere effettuato per l'ammontare eccedente la differenza fra i due massimali.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)