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Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 14/06/2012 (Rv. 623024 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Ritardo nell'adempimento - Responsabilità per "mala gestio" - Computo di interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo ex art. 21, legge n. 990 del 1969 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623024-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile ratione temporis) risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall'impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stata l'impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell'indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all'assicuratore in bonis.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)