Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 07/07/1972 (Rv. 359577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - FATTI EMERGENTI DA PROVE NON PRODOTTE NEL GIUDIZIO - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - FATTI EMERGENTI DA PROVE NON PRODOTTE NEL GIUDIZIO - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto in base al quale puo pronunciarsi la revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, e soltanto quello che trova la sua causa in una falsa percezione della realta, la quale abbia indotto il giudice ad affermare od a supporre, l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti della causa escludono in modo incontestabile, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli stessi Atti e documenti di causa risulti, invece, positivamente accertato. Esso deve, quindi, essere valutato esclusivamente con riferimento alla situazione probatoria apprezzata dal giudice che pronuncio la sentenza impugnata per revocazione e non e configurabile rispetto a fatti emergenti da prove non prodotte nel giudizio conclusosi con la detta sentenza. (V 3689'71, mass n 355457; 3384'71, mass n 354934).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)