Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 16/12/1971 (Rv. 355457 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto, considerato dall'art 395 n 4, cod proc civ come motivo di revocazione, e soltanto quello che derivi da una falsa percezione della realta, cioe da una svista materiale la quale abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in maniera incontrovertibile, ovvero la inesistenza di un fatto, che dagli stessi Atti e documenti risulti, invece, positivamente accertato. Esula, al contrario, dall'ambito della revocazione, l'errore del giudice che attiene alla valutazione e alla interpretazione delle risultanze di fatto, che e errore di giudizio. (Conf 2516'69, mass n 342075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)