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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8996 del 31/03/2021 (Rv. 660901 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Domanda di concordato preventivo-Rinuncia prima dell’ammissione - Art. 168, comma 3, l. fall. - Applicablità- Esclusione- Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660901-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

L'art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell'art. 69-bis l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)