Sez. 1 - , Sentenza n. 21758 del 08/07/2022 (Rv. 665239 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Ipoteca iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Fallimento successivo a concordato non omologato - Inapplicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
L'art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e segg. l.fall.
Legge Falliment. art. 168 com. 3, Legge Falliment. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)