Sez. 2, Sentenza n. 3150 del 25/03/1998 (Rv. 513974 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO | Abitabilità o uso - Necessità - Presupposto - Relazione del direttore dei lavori con attestazione del genio civile di deposito di altra copia agli atti - Oggetto della relazione - Adempimento degli obblighi di cui all' art. 4 legge 1086/1971 - Inclusione - Omessa denuncia di inizio lavori - Conseguenze - Rimediabilità da parte del collaudatore - Esclusione - Ragioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO
Il committente della costruzione di un'opera civile in cemento armato non può ottenere la licenza di abitabilità o di uso dal genio civile se manca il collaudo di un ingegnere o architetto, sulla base della relazione redatta dal direttore dei lavori al termine di essi, e concernente anche l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 legge 5 novembre 1971 n. 1086, tra cui vi è quello di denunciare, a cura del costruttore, al genio civile le opere da costruire, prima del loro inizio sì che, in mancanza, il genio civile, rilevata l'irregolarità della relazione non può attestare l'avvenuto deposito di un'altra copia agli atti, né a tale mancanza può sopperire il collaudatore, perché, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, deve esser un tecnico diverso dal progettista e dall'esecutore e direttore dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 7, Legge 06/11/1971 num. 1086 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)