Sez. 3, Sentenza n. 5314 del 15/05/1995 (Rv. 492272 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA | Impedimento - Disdetta - Necessità - Clausola con la quale le parti stabiliscono in contratto che alla scadenza non rinnoveranno il contratto - Effetti - Cessazione del rapporto anche in difetto di disdetta.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA
La clausola, con la quale le parti stabiliscono che alla scadenza fissata in conformità alla vigente normativa le stesse non intendono rinnovare il contratto di locazione, quando è formulata in modo da far conoscere inequivocabilmente all'inquilino che, alla scadenza, il rapporto locativo cesserà anche in mancanza di ulteriore disdetta ai sensi dell'art. 3 legge 27 luglio 1978 n. 392, è valida e produce l'effetto voluto dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)