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Sez. 3, Sentenza n. 11982 del 11/11/1991 (Rv. 474567 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Rinnovazione tacita | Impedimento - Disdetta - Necessità - Forma diversa da quella prevista nell'art. 3 della l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Condizioni - Intimazioni di sfratto per morosità - Implicita espressione della volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474567-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Rinnovazione tacita

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo può essere comunicata anche con una forma diversa da quella prescritta dall'art. 3 della legge sull'equo canone, purché inequivocabilmente idonea a rivelare, nel caso concreto, la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, e può essere contenuta, quindi, anche in un atto processuale che logicamente o giuridicamente presupponga la volontà della disdetta o che, comunque, nel caso concreto, esprima anche la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza. A tal fine, tale volontà non può considerarsi implicitamente espressa nell'intimazione di sfratto per morosità poiché essa non la presuppone logicamente o giuridicamente, ma è necessario, perché questo effetto si produca, che il giudice accerti in concreto che essa esprimeva anche la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1506, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)