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Sez. L, Sentenza n. 114 del 11/01/1978 (Rv. 389404 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389404-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il nuovo testo dell'art 441 cod proc civ demanda al potere discrezionale del giudice di appello la nomina del consulente tecnico, rendendo, cosi, facoltativa la rinnovazione della consulenza disposta in primo grado: il mancato Esercizio di tale potere discrezionale non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sorretto da congrua e coerente esposizione dei motivi della ritenuta superfluita del rinnovo delle indagini tecniche, in relazione alle censure mosse dalle parti alla consulenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)