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Sez. L, Sentenza n. 5785 del 06/12/1978 (Rv. 395599 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - LIMITI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - AGGRAVAMENTO O INSORGENZA DI MALATTIE NON TENUTI PRESENTI DAL PRIMO GIUDICE O VERIFICATI IN APPELLO - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395599-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - LIMITI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - AGGRAVAMENTO O INSORGENZA DI MALATTIE NON TENUTI PRESENTI DAL PRIMO GIUDICE O VERIFICATI IN APPELLO - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello e divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidita pensionabili; salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art 149 disp att cod proc civ, nel nuovo testo di cui all'art 9 della citata legge n 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermita) non siano state tenute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudizio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro mediante nuova consulenza tecnica della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. (V 114/78, mass n 389404; (V 107/78, mass n 389399; (V 2046/77, mass n 385769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)