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Sez. 3, Sentenza n. 4694 del 21/07/1981 (Rv. 415419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA - PROPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUCCESSIVE CONTESTAZIONI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA - PROPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUCCESSIVE CONTESTAZIONI - PRECLUSIONE.*

Nel giudizio di primo grado, il divieto di introdurre domande nuove o di ampliare l'oggetto della controversia, essendo diretto ad impedire il rallentamento del processo o l'aggravamento dell'Onere di difesa del convenuto, attiene ad un mero interesse privato, derogabile dalle parti. Con la conseguenza che tale profilo non puo essere rilevato d'ufficio ne eccepito dalla parte che, anche implicitamente - come nel caso in cui si sia difesa nel merito o si sia associata alla richiesta di mezzi istruttori diretti allo accertamento dei presupposti di fatto della nuova domanda - abbia accettato il contraddittorio. (Conf 2480/79, mass n 398796; (Conf 4693/78, mass n 394376; (Conf 3706/76, mass n 382409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)