Sez. 1, Sentenza n. 5162 del 26/01/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153808 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - NOZIONE - ESTREMI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - NOZIONE - ESTREMI.*
L'incompetenza per materia sussiste non solo quando il giudice di primo grado, per errore circa le norme sulla Competenza stessa, giudichi di un reato che, per il nomen iuris contestato, esuli per eccesso, dalla propria Competenza, ma anche nel caso in cui, per errore sulla qualificazione giuridica del fatto, contesti e giudichi di un reato, che, per il nomen iuris erroneamente attribuito, rientri nella Competenza del giudice stesso. (V mass n 148391).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)