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Sez. 2, Sentenza n. 2901 del 17/10/1974 (Rv. 371337 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLA RELATIVA NORMATIVA - NULLITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371337-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLA RELATIVA NORMATIVA - NULLITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le nullita in ordine alla deduzione della prova testimoniale contenute nell'art 244 cod proc civ non sono stabilite dalla legge per motivi di ordine pubblico, bensi per la tutela degli interessi delle parti; pertanto, qualora la parte non si opponga al compimento dell'atto, resta sanata per acquiescenza la presunta nullita, che non e rilevabile d'ufficio, ne deducibile in Sede di impugnazione. (Conf 2256'71, mass n 353084).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)