Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 13/07/1971 (Rv. 353084 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'ARTICOLAZIONE DELLA PROVA - NULLITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'ARTICOLAZIONE DELLA PROVA - NULLITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - SANATORIA.*
Le nullita relative alla deduzione della prova testimoniale non sono stabilite dalla legge per motivi d'ordine pubblico, bensi per la tutela degli interessi delle parti. Conseguentemente quando la parte, che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalita prescritte dalle norme processuali sul modo di deduzione della prova per testimoni, vi rinunzia esplicitamente o implicitamente non opponendosi al compimento dell'atto istruttorio, la nullita deve considerarsi sanata, per acquiescenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)