Sez. 6, Sentenza n. 3663 del 26/07/1979 Ud. (dep. 15/03/1980) Rv. 144680 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RIPARTIRE LE QUOTE DEL CONCORSO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RIPARTIRE LE QUOTE DEL CONCORSO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'Obbligo della ripartizione delle quote di concorso colposo da parte del giudice penale sussiste soltanto quando si versi nell'ipotesi di colpa concorrente della persona offesa. In tale caso, necessario ai fini della liquidazione dei danni, l'accertamento della colpa concorrente, con relativa percentualizzazione, S'impone sia che alla liquidazione si provveda in Sede penale, sia che vi si debba successivamente provvedere nella Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)