Sez. 3, Sentenza n. 8515 del 05/05/2004 (Rv. 572614 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Formazione - Condizioni - Improponibilità domanda risoluzione contratto agrario - Effetti sulla controversia relativa all'accertamento del rapporto - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
Il giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 5, comma terzo, legge 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all'improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)