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Sez. 1, Sentenza n. 4099 del 21/02/2007 (Rv. 594213 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Presupposti dell'azione - Mancanza di causa giustificatrice - Necessità - Conseguenze - Esperimento vittorioso dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. per lavori eseguiti nell'interesse ed a vantaggio di quest'ultima - Successiva proposizione, nei confronti della stessa, di azione contrattuale derivante da appalto di opera pubblica - Preclusione - Fondamento - Giudicato esterno implicito - Formazione.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594213-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

Poiché, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti "ex lege" o in virtù di un contratto, l'accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo contrattuale che possa fondare altrimenti la pretesa nei confronti dell'arricchito costituisce presupposto logico indefettibile della pronuncia cui è chiamato il giudice dell'arricchimento senza causa; di conseguenza, a colui che abbia ottenuto l'indennizzo "ex" art. 2041 cod. civ. nei confronti dell'Amministrazione committente per lavori eseguiti in difetto della delibera di aggiudicazione dell'appalto, è precluso far valere successivamente la responsabilità contrattuale per danni nei confronti della medesima P.A., fondandola sul presupposto dell'esistenza di un valido contratto di appalto "inter partes", stante l'esistenza, sul punto, di un giudicato esterno implicito, non potendo, appunto, il giudice avere riconosciuto la sussistenza dell'arricchimento senza avere prima escluso la sussistenza di un valido titolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)