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Sez. 3, Sentenza n. 4888 del 03/04/2001 (Rv. 545461 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Lettera di patronage cosiddetta forte - Patrocinante - Assunzione dell'impegno di svolgere sulla società debitrice un controllo, finalizzato all'adempimento da parte del debitore, in relazione alla indicata partecipazione azionaria - Difetto della dichiarata partecipazione - Conseguenze - Insussistenza della promessa garanzia - Esclusione - Inadempimento del patrocinante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545461-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

Posto che la funzione delle lettere di patronage "forti" - se non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata, l'insussistenza di detta partecipazione, inveridicamente affermata dal patrocinante, incidendo sull'impegno da questi assunto ai sensi dell'art. 1333 cod. civ. nei confronti del destinatario della lettera, non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l'esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)