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Sez. 5, Sentenza n. 516 del 18/01/2002 (Rv. 551644 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza penale priva dei presupposti per avere efficacia di giudicato - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza stessa - Rilevanza - Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato - Sussistenza - Esclusione - Dovere del giudice di valutare autonomamente i fatti rilevanti secondo le regole della prova dell'accertamento tributario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551644-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Al di fuori dei casi in cui, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, non è configurabile alcun obbligo dell'Amministrazione, ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di conformarsi al giudicato dei tribunali e di verificare la rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, sussistendo tale obbligo solo nei limiti soggettivi posti dall'ordinamento, al di fuori dei quali non può ammettersi alcun vincolo giuridico, anche se di minore intensità. Ne consegue che il giudice tributario ha il dovere di compiere, con adeguata motivazione, un'autonoma valutazione dei fatti oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale (il quale va considerato come un elemento rilevante sul piano pratico), secondo le regole della prova dell'accertamento tributario, non potendo limitarsi ad una pedissequa ripetizione degli argomenti esposti nella pronuncia penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)