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Sez. 1, Sentenza n. 5064 del 25/05/1999 (Rv. 550886 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza penale priva dei presupposti per avere efficacia di giudicato - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza stessa - Rilevanza - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato ex art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550886-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Al di fuori dei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982), la sentenza penale ha autorità di giudicato nel processo tributario, la pronuncia penale assolutoria assume comunque rilievo per l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali e di verificare la rilevanza fiscale del fatto accertato in sede penale, in conformità al principio desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)